Detenuto scarcerato perché la cella non rispetta gli standard europei

CellaSolli

di Massimo Mugnaini
La Repubblica, 24 marzo 2015

“A Sollicciano violati i diritti umani”. Non è l’allarme lanciato dalle associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, né la denuncia di qualche politico in visita al carcere fiorentino. Stavolta a mettere nero su bianco che l’istituto di pena di via Minervini ha violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è un giudice che, proprio per questo, ha scarcerato anticipatamente e risarcito un detenuto. È la prima volta a Firenze. Durante la sua reclusione a Sollicciano, ha infatti riconosciuto il magistrato di sorveglianza Susanna Raimondo nell’ordinanza con cui ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato di I. S., quest’ultimo ha patito una “detenzione inumana e degradante” in violazione dei parametri europei sui diritti umani. Nello specifico, dell’articolo 3 della Convenzione (Cedu) che recita: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti”. La decisione del giudice farà da apripista ai ricorsi di centinaia di reclusi, a Sollicciano come altrove in Toscana, che mirano a scarcerazioni anticipate e risarcimenti economici dallo Stato. Alcuni ci provano già da mesi, ingolfando l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze con decine di reclami pendenti. “Finalmente! C’è un giudice a Berlino! – gioisce il garante dei detenuti Franco Corleone – sulle richieste di risarcimento c’erano stati solo rigetti. Rotto il ghiaccio, speriamo che a questa prima sentenza ne seguano molte altre”.

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Il carcere va abolito

sciacca

di Luigi Manconi
Internazionale, 17 marzo 2015

Mercoledì 11 marzo un internato dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto si è tolto la vita impiccandosi nel bagno. Nello stesso giorno, appena più in là, un detenuto del carcere di Sciacca ha preso la stessa decisione.

Sono solo gli ultimi due componenti della lunga teoria di morti che attraversa le strutture detentive del nostro paese. Terminare la propria esistenza in carcere non costituisce un fatto episodico, bensì rappresenta un vero e proprio parametro e un asse portante dell’attuale sistema della reclusione.

Se non esiste la pena di morte, esiste la morte per pena. Nel corso del 2014, i suicidi sono stati 44, e 88 i decessi per “cause naturali”; nei primi mesi del 2015, nove i suicidi e nove i morti per altre ragioni. Proprio per questo occorre pensare (e finalmente realizzare) il superamento del regime carcere. Anche se nella mentalità collettiva non è immaginabile una pena che prescinda dalla reclusione, non è sempre stato così.

Sono state le leggi ordinarie, modificabili da qualsiasi maggioranza parlamentare, a introdurre l’idea che la risposta sanzionatoria dello stato alla violazione delle leggi penali debba consistere nella privazione della libertà, all’interno di un perimetro chiuso e di una cella serrata, per un determinato periodo di tempo. E un simile concetto non lo si trova da nessun’altra parte e tanto meno nella costituzione italiana.

È diventato senso comune e norma di legge, per una inveterata abitudine, che risale a qualche secolo fa e che è stata legittimata dall’autorità di Cesare Beccaria, preoccupato delle pene efferate che incrudelivano sui corpi nell’ancien régime. In quel contesto, dunque, il carcere era il male minore: una pena la cui “dolcezza” avrebbe fatto decadere le punizioni più atroci.

La nostra carta, all’articolo 27, dice che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La pena detentiva troppo frequentemente corrisponde di per sé a un trattamento contrario al senso di umanità, al punto di indurre il sospetto che essa sia – in sostanza – una pena inumana. E d’altra parte è incontestabile che la pena detentiva – nella grande maggioranza dei casi – non tende alla “rieducazione” del condannato, ma costituisce una sua degradazione fino a segnarne tragicamente il destino.

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